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Il convivente può testimoniare la volontà di cremazione espressa in vita dal caro estinto?

CONVIVENTI DI FATTO E CREMAZIONE:

Il convivente ha diritto di manifestare la volontà di cremazione a nome della persona che è venuta a mancare?

Ecco come si mescolano tra loro le regole sulla cremazione e sulle coppie che convivono di fatto senza essere unite da vincolo di matrimonio o unione civile.

Questa è una brevissima guida sulle regole della cremazione e della "convivenza di fatto” che ti aiuterà a conoscere la risposta a questa semplice domanda . 


E’ ovvio che non può sostituirsi al lavoro di figure professionali ma ti è utile per avere una visione generale affinché tu possa orientarti e conoscere quali sono i tuoi diritti su questo tema specifico.


Sul web è pieno di informazioni confusionarie, scritte talvolta male o in un “giuridichese” di difficile comprensione per una persona mediamente acculturata. Me ne rendo conto ogni giorno quando per svolgere il mio lavoro faccio ricerche sui siti specializzati. Tant’è che mi è sorta spesso la domanda “come fa una persona non del mestiere a capire cosa c’è scritto?”.


Le righe che seguono sono un riassunto, una traduzione di ciò che la legge afferma. Fatta questa breve premessa, proseguiamo.


I CONVIVENTI DI FATTO


Qual è la definizione di “convivenza di fatto” data dalla legge?


 La Legge n. 76 del 20 maggio 2016 (c.d. Legge Cirinnà), all’articolo 1, comma 36, definisce conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, né da matrimonio o da un’unione civile. 


Questa è la definizione generale.


Per quel che riguarda il tema della cremazione, al comma 40 dello stesso articolo e della stessa legge è affermato che ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie. 


La designazione del convivente come rappresentante per quanto riguarda le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie, quindi la volontà al trattamento delle cremazione, dev’essere effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone. 


Come vedi, quindi, il convivente può esprimere la volontà di far cremare l’altro\a allo stesso modo di quanto è previsto per i coniugi tradizionali uniti da matrimonio o unione civile. Questo se già non è stato redatto alcun testamento firmato da parte del diretto interessato, perché altrimenti la volontà è già espressa ufficialmente in quel documento lì.


Come prova della convivenza di fatto sono sufficienti due certificati:


  • Certificato di residenza;
  • e il certificato di stato di famiglia;


Questi due certificati possono essere richiesti all’ufficio anagrafe del Comune di residenza. E’ chiaro che essendo l’Ufficiale di Stato Civile il dipendente pubblico incaricato di rilasciare l’autorizzazione alla cremazione, egli avrà già a disposizione questi due documenti anagrafici nel momento della manifestazione di volontà da parte del convivente. 


 Concretamente: per legge la convivenza civile è tale se si risiede nella stessa abitazione e se si appartiene allo stesso stato di famiglia.


 QUAL E’ L’ORGANO COMPETENTE A RILASCIARE

L’AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE?

 

 Inizio con il dirti che l’autorizzazione alla pratica della cremazione è concessa dall’Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui avviene il decesso; questa autorizzazione viene rilasciata a determinate condizioni. Cioè dopo che l’Ufficiale ha ricevuto da parte dell’agenzia funebre due documenti: la domanda di cremazione firmata dal convivente e:


  • il certificato medico attestante che il decesso è avvenuto senza sospetti di reato. Questo certificato viene rilasciato dal medico curante;


  • oppure, in caso di morte sospetta o improvvisa segnalata dal medico, dopo aver ricevuto dall’Autorità Giudiziaria il nulla osta recante il permesso di cremazione. 


Sono tutti documenti per i quali è l’agenzia funebre a muoversi per farli compilare e portarli in Comune quando non è invece competente direttamente l’Autorità Giudiziaria.


SULLA VOLONTA’ ALLA PRATICA DELLA CREMAZIONE


Ovviamente l’Ufficiale di Stato Civile per autorizzare la cremazione deve verificare che la volontà sia stata espressa in uno dei modi previsti dalla legge e dalla persona che ne ha diritto, altrimenti non può rilasciare nulla. Spesso questi ufficiali di stato civile, che non sono altro che dipendenti comunali, sono scrupolosi in queste cose poiché hanno una grande responsabilità; soprattutto al giorno d’oggi in cui i contenziosi legali piovono come neve dal cielo.


 E per quanto riguarda le persone aventi diritto, dal 2016 anche il convivente di fatto può manifestare la volontà alla cremazione della persona venuta a mancare. Cosa che in passato non era possibile.


Tale volontà può essere espressa allo stesso identico modo in cui è sempre stata manifestata dal coniuge. La legge equipara il convivente di fatto e il coniuge unito da matrimonio o unione civile. Non esiste alcuna distinzione in questo campo, non è più concessa alcuna disparità di trattamento.


I mezzi per indicare all’ufficiale di stato civile la volontà di cremazione sono i seguenti: 


  • la dichiarazione testamentaria se il defunto l’ha redatta nei modi previsti dalla legge;


  • in assenza di testamento è valida la volontà del coniuge/convivente;


  • per completezza di informazioni potrebbe interessarti sapere che la legge prevede che se manca la manifestazione di volontà del coniuge/convivente, fa fede quella del parente del defunto più stretto, individuato ai sensi del codice civile e in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, conta la volontà manifestata dalla maggioranza assoluta di essi (cioè la metà + 1). Concretamente: se i parenti più stretti in vita sono 4 (ad es. i figli) sarà necessaria la volontà di almeno 3 di loro.


In questo breve scritto ti ho riportato quello che riguarda ciò che mi compete come imprenditore funebre della Di Sabatino Onoranze Funebri. Se vuoi approfondire di più e in autonomia quali sono le regole della convivenza di fatto, per altri aspetti più generali, ecco il numero ed il titolo della legge di riferimento: Legge 20 maggio 2016, n. 76 - “Regolamento delle unioni civili e disciplina delle convivenze”.


Come ho scritto all’inizio nessun altro può sostituire il lavoro di figure professionali che si occupano quotidianamente di testamenti e successioni, per questo è bene rivolgersi a loro. Mi auguro, però, che questa breve guida che ho scritto appositamente per te potrà esserti utile.


 Credo fermamente che un’agenzia possa definirsi di qualità non in base allo “sfarzo” che ostenta. Un’agenzia di onoranze di qualità mette a disposizione le informazioni necessarie e aggiorna chi ne fa richiesta delle novità che interessano le famiglie. Per me questo significa avere spirito di servizio ed essere da guida in questo campo. Questo vuol dire aiutare concretamente chi ha bisogno di conoscere, illuminarsi, sapere quali passi compiere. Ma nessun altro dalle nostre parti fa tutto questo.


Molti mostrano i loro carri, la loro merce, i loro accessori, scrivono sui cartelloni pubblicitari o su internet qualche riga sul fatto che svolgono questo lavoro da decenni e che sono pronti a risolvere qualsiasi problema si presenterà. Io lavoro all’opposto di loro. Mi sento all’estremo opposto di questo atteggiamento superficiale. 


Se hai la necessità di fissare un incontro puoi contattarci al recapito CELL. 3896259038

o indirizzo

EMAIL disabatinofabio@libero.it.


Ti saluto, con stima.


Fabio Di Sabatino

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